Con l'ordinanza 7.5.2026 n. 13185, la Corte di Cassazione ha ribadito che, in linea con quanto stabilito dall'art. 1 co. 5 del DM 19.11.2008, sono interamente deducibili le spese relative all'ospitalità dei clienti (anche potenziali) sostenute in occasione di contesti commerciali ben definiti, vale a dire:
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mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa;
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ovvero visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell'impresa.
Inoltre, i giudici di legittimità individuano negli obiettivi perseguiti il criterio discretivo tra le spese di rappresentanza e quelle di pubblicità, sulla scorta di quanto già sostenuto dall'ordinanza 13.9.2025 n. 25143. Anche nel caso in esame, i fatti in causa risalgono a un periodo d'imposta successivo al 2007 (nello specifico, il 2012) e, quindi, già nella vigenza della disciplina definita dall'art. 108 co. 2 del TUIR e dal citato DM 19.11.2008.