È annullabile la cartella di pagamento che scaturisce da un controllo formale automatico (ex articolo 36-bis del Dpr n. 600/73) della dichiarazione dei redditi presentata da una società di capitali.
L’annullamento, già disposto in primo grado, è stato confermato in sede di appello dalla Ctr di Milano, con la sentenza n. 1748/14/2014. Il principio di capacità contributiva è prevalente
Secondo i giudici milanesi, se, da una parte, è appurato che la procedura automatizzata ex articolo 36 bis Dpr 600/73 prevede il controllo della dichiarazione sulla base dei dati in essa forniti e la liquidazione delle imposte non versate, dall’altro, è altrettanto vero che il principio della capacità contributiva di cui all’articolo 53 della Costituzione deve considerarsi come norma prevalente rispetto a quella prevista nell’articolo 36 bis.
Pertanto, la pretesa tributaria derivante dalla verifica automatica della dichiarazione dei redditi deve rispondere, in primo luogo, al criterio di capacità contributiva e non essere il frutto di un errore formale commesso in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi.
Ne deriva che l’errore commesso nell’indicare un importo in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi può essere sempre corretto, anche in sede contenziosa, ossia quando il controllo fiscale sia ormai già intervenuto.