La Cassazione, con sentenza n. 17538 dell’1 agosto 2014, ha confermato il suo orientamento per cui il lavoratore, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, ha la facoltà di sostituire alla malattia la fruizione delle ferie maturate e non godute.
Infatti non sarebbe costituzionalmente corretto precludere il diritto alle ferie in ragione delle condizioni psico-fisiche del prestatore di lavoro, inidonee al loro pieno godimento - non potendo operare, a causa della probabile perdita del posto di lavoro conseguente al superamento del comporto, il criterio della sospensione delle stesse e del loro spostamento al termine della malattia - perché si renderebbe così impossibile l’effettiva fruizione delle ferie.
Tuttavia, ribadisce la Corte, spetta al lavoratore che, assente per malattia ed impossibilitato a riprendere servizio, intenda evitare la perdita del posto di lavoro a seguito dell'esaurimento del periodo di comporto, presentare la richiesta formale di fruizione delle ferie, affinché il datore di lavoro possa concedergliele, valutando il fondamentale interesse del richiedente al mantenimento del posto di lavoro.
Per gli Ermellini, neanche le condizioni di confusione mentale del lavoratore per effetto della malattia fanno venir meno la necessità di un’espressa domanda di fruizione delle ferie, indispensabile a superare il principio di incompatibilità tra godimento delle stesse e della malattia.