La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con parere n. 2 del 6 agosto 2014, sostiene che la modalità di computo del limite legale di contingentamento delle assunzioni a termine - pari al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione – con riguardo ai lavoratori part-time, debba tenere conto dell’orario da questi ultimi svolto.
In pratica, per la Fondazione, i lavoratori part-time vanno calcolati pro-quota sia nella base di calcolo del limite, sia con riferimento al numero dei lavoratori che compongono il 20%.
Conseguentemente:
- un’azienda che abbia fino a 5 dipendenti, può assumere un lavoratore a tempo determinato pieno, oppure 2 lavoratori a tempo determinato part-time al 50%;
- un’azienda con 37 dipendenti, può assumere 7 lavoratori a tempo determinato pieno, oppure 14 lavoratori a tempo determinato part-time con orario ridotto al 50%.
D’altra parte, anche se la norma non lo chiarisce e il Ministero del Lavoro, nella circolare esplicativa n. 18/2014, non ha affrontato la questione, secondo il parere, al caso di specie sarebbe pienamente applicabile la disciplina speciale contenuta nell’articolo 6 del D.Lgs. n. 61/2000 secondo il quale “In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno”.
Quanto sopra al fine di evitare che si crei una generale discriminazione dei rapporti a tempo parziale rispetto a quelli a tempo pieno.