Notizia

Contratto a termine. Limite del 20% in proporzione a orario dei part-time

Pubblicato il 07 agosto 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con parere n. 2 del 6 agosto 2014, sostiene che la modalità di computo del limite legale di contingentamento delle assunzioni a termine - pari al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione – con riguardo ai lavoratori part-time, debba tenere conto dell’orario da questi ultimi svolto. 

 In pratica, per la Fondazione, i lavoratori part-time vanno calcolati pro-quota sia nella base di calcolo del limite, sia con riferimento al numero dei lavoratori che compongono il 20%. 

 Conseguentemente: 

- un’azienda che abbia fino a 5 dipendenti, può assumere un lavoratore a tempo determinato pieno, oppure 2 lavoratori a tempo determinato part-time al 50%; 

- un’azienda con 37 dipendenti, può assumere 7 lavoratori a tempo determinato pieno, oppure 14 lavoratori a tempo determinato part-time con orario ridotto al 50%. 

 D’altra parte, anche se la norma non lo chiarisce e il Ministero del Lavoro, nella circolare esplicativa n. 18/2014, non ha affrontato la questione, secondo il parere, al caso di specie sarebbe pienamente applicabile la disciplina speciale contenuta nell’articolo 6 del D.Lgs. n. 61/2000 secondo il quale “In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno”. 

Quanto sopra al fine di evitare che si crei una generale discriminazione dei rapporti a tempo parziale rispetto a quelli a tempo pieno. 

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Persone fisiche

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ...

Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di persone

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ...

Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40...

Scadenza del 30 luglio 2025
Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Soggetti che non beneficiano della prorogaVersamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fo...