Il decreto attuativo delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti previste dalla legge di Stabilità 2015 (articolo 1, comma 629, lett. b), Legge n. 190/2014) è in fase di perfezionamento.
A comunicarlo il ministero dell’Economia e delle Finanze, con comunicato stampa del 9 gennaio 2015, con il quale si ricorda che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, anche se non soggetti passivi Iva, devono versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. Con le specificazioni ministeriali vengono chiariti alcuni dubbi sull’applicazione delle nuove regole nei rapporti con la Pa, spesso contraddistinti da un lungo periodo di tempo intercorrente tra il momento dell’emissione della fattura e l’incasso del pagamento.
Il cosiddetto split payment, cioè il nuovo meccanismo di “scissione contabile” dell’Iva, si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, che diventano esigibili dopo tale data; mentre per le fatture emesse prima si applicheranno le vecchie regole anche se il pagamento non è ancora stato effettuato.
Inoltre, sempre per ciò che riguarda l’esigibilità dell’imposta, il nuovo provvedimento ministeriale prevede anche che, per le operazioni soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti, l’imposta diventi esigibile al momento del pagamento della fattura oppure, su opzione dell’amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura.
La nota della Fondazione nazionale commercialisti
Proprio allo split payment è dedicata la nota operativa del 12 gennaio 2015 della Fondazione nazionale dei dottori commercialisti, che tiene conto di alcune problematiche connesse con il nuovo meccanismo e delle soluzioni che presto verranno ufficializzate dal Mef e, per ora, anticipate nel comunicato stampa del 9 gennaio 2015.
Ambito soggettivo
Relativamente all’ambito soggettivo del meccanismo di scissione dei pagamenti, la Fondazione ha chiarito quali sono i soggetti destinatari delle nuove norme (nuovo art. 17-ter, comma 1, dpr 633/1972), confermando la fedele lettura della Legge n. 190/2014 secondo la quale: “il nuovo strumento riguarda tutti gli acquisti effettuati dalla Pa, sia che agiscano nella veste istituzionale che commerciale, ad eccezione di quelli per i quali l’ente è debitore d’imposta in quanto soggetto agli obblighi di reverse charge”.
Gestione contabile
Il fornitore emetterà fattura, per le operazioni poste in essere a partire dal 1° gennaio 2015, con la rivalsa dell’IVA, indicando che tale imposta non verrà mai incassata in virtù dello split payment. L’imposta indicata in fattura verrà regolarmente registrata in contabilità dal cedente e poi andrà stornata, o contestualmente alla registrazione della fattura oppure con apposita scrittura, dal totale del credito verso il cliente.
Efficacia temporale nuove disposizioni
Questo è stato l’elemento che finora ha generato maggiore incertezza soprattutto con riferimento al periodo transitorio. La nota operativa ribadisce quanto anticipato dal Mef sullo split payment.
Tale meccanismo:
- si applica alle operazioni fatturale dal 1° gennaio 2015 per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente a tale data;
- non si applica alle operazioni fatturate entro il 31/12/2014, comprese quelle in regime di esigibilità differita che sono state effettuate nel 2014 con incasso successivo al 1° gennaio 2015.