Con la sentenza 968 del 13 gennaio 2015, la Cassazione è chiamata ad esprimersi su un caso di presunta nullità della notifica di accertamento dell’Inps.
L'Istituto contestava ad un datore di lavoro l'omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali dei dipendenti, reato che viene punito con un'ammenda ma che ha ricadute sul penale (reclusione) se il debito non è sanato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica.
Il contribuente, pur avendo ricevuto l'avviso di giacenza dalla posta, non aveva ritirato la raccomandata dell’Inps e non aveva sanato.
Con il ricorso in Cassazione il datore di lavoro lamentava la nullità della notifica, effettuata a mezzo del servizio postale senza le formalità previste per le notificazioni.
Nella sentenza è chiarito che per la comunicazione in oggetto non sono richieste particolari formalità. Dunque può non presentare i requisiti della notificazione, potendo avvenire attraverso raccomandata con avviso di ricevimento.
L’avviso di giacenza è sufficiente a indicare l'esistenza del plico da ritirare e l’eventuale compiuta giacenza dimostra l’effettiva conoscenza o conoscibilità della comunicazione.