Con la sentenza n. 693 del 16 gennaio 2015, i giudici di Cassazione ricordano che l'avviso di accertamento deve essere emanato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente, anche mediante invio di lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
Ed infatti – spiega la Suprema corte - la richiesta di chiarimenti al contribuente concorre alla formazione della valutazione da parte dell'Amministrazione finanziaria circa il fine elusivo delle operazioni.
In tale contesto, non può certamente ritenersi equipollente alla richiesta medesima “l'attività svolta dai verbalizzanti in sede di verifica e le eventuali dichiarazioni rese in tale sede dal contribuente”.