La Regione Lombardia, con nota del 15 gennaio 2015, in riferimento all’esonero di cui all’art. 5, comma 2, Legge n. 68/1999 ed a seguito di comunicazione pervenuta in data 9 ottobre 2014 da parte della Direzione Regionale del Lavoro, al fine di evitare il generarsi di comportamenti difformi sul territorio, ha invitato le Amministrazioni Provinciali ad uniformarsi alle indicazioni operative espresse dal Ministero a seguito di richiesta di interpello avanzata da Confindustria.
In base a tali indicazioni, in via del tutto transitoria e in attesa di nuovi chiarimenti, l'esclusione dalla base di computo del personale impegnato in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille, può essere effettuata senza operare alcun versamento nei confronti del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.