L'atto pubblico e la scrittura privata autenticata aventi ad oggetto una pluralità di negoziazioni di quote di partecipazione in società sono soggetti a tante imposte fisse di registro per quante sono le cessioni.
Si tratta, infatti, di distinte disposizioni negoziali ognuna delle quali rileva autonomamente ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro.
E' quanto ribadito dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 3300 del 19 febbraio 2015 e con cui è stata dichiarata la legittimità di un avviso di liquidazione relativo all'imposta di registro di un atto avente per oggetto la cessione, da parte di un alienante, di una quota di una società in accomandita semplice a sei acquirenti.
Ribaltato il verdetto delle Commissioni tributarie, provinciale e regionale, secondo le quali l'atto avrebbe dovuto essere tassato a prescindere dal numero delle cessioni in esso contenute, giacché la cessione di quote societarie avrebbe scontato soltanto una volta l'imposta di registro in misura fissa, anche in presenza di più acquirenti.