Con sentenza n. 6226 del 27 marzo 2015, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso presentato da una Spa contribuente contro la sentenza con cui i giudici di secondo grado avevano confermato un avviso di accertamento emesso per Irpeg ed Irap, in ragione dell'asserita elusività, ex articolo 37 bis del DPR n. 600/1973, delle operazioni complessivamente poste in essere dalla società medesima e consistenti in un conferimento con successivi aumenti di capitale, privo, secondo l'Amministrazione finanziaria, di valide ragioni economiche. La ricorrente, in particolare, aveva lamentato, tra le altre ragioni, un vizio di motivazione dell'atto impositivo, asserendo che l'Ufficio finanziario non avesse chiarito le ragioni della ritenuta assenza di validità economica dell'operazione e non essendo stato indicato, comunque, il diverso comportamento “fisiologico” che la contribuente avrebbe dovuto adottare nel rispetto dei principi del sistema. E a tale doglianza hanno aderito i giudici di legittimità che hanno ricordato come sia a carico dell'amministrazione finanziaria l'onere di provare il disegno elusivo, nonché lemodalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato ed utilizzati solo per prevenire quel risultato fiscale.
Non può costituire elusione, infatti, la sola scelta del contribuente di non seguire l'opzione fiscalmente più onerosa.