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Il Bonus occupazionale della Garanzia Giovani anche oltre gli aiuti “de minimis”

Pubblicato il 04 giugno 2015 Il Sole 24 Ore;Italia Oggi

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto direttoriale n. 169 del 28 maggio 2015, è intervenuto nuovamente per modificare il Decreto direttoriale n. 1709 dell’8 agosto 2014, che ha reso operativo il bonus occupazionale a vantaggio dei datori di lavoro che hanno assunto un giovane di età compresa tra i 15 e i 29 anni iscritto alla Garanzia Giovani a partire dal 3 ottobre 2014.

 

La nuova modifica interviene sull’art. 7, comma 1 del D.d. n. 1709/2014, relativo alla compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato e cumulabilità con altri incentivi.

 

Più nello specifico, grazie a quest’ultimo intervento - in attesa della prescritta autorizzazione da parte della Commissione europea a seguito della notifica - gli incentivi sono fruiti non più solo nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (Ue) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti « de minimis », ma anche oltre i suddetti limiti sugli aiuti “de minimis”, qualora l’assunzione del giovane aderente al programma comporti un incremento occupazionale netto.

 

Al nuovo Decreto Direttoriale è allegata una nuova tabella con l’indicazione delle risorse stanziate per ogni Regione/Provincia autonoma, nonché la tipologia contrattale incentivata.

 

Da un’analisi della citata tabella emerge che, in generale, sono incentivate tutte le tipologie di contratto di cui all’art. 4 della versione consolidata del Dd. n. 1709/2014, eccezione fatta per le Regioni Emilia - Romagna, Friuli – Venezia Giulia e Puglia, in cui sono ancora incentivati solo i contratti a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione.

 

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