L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 23 del 9 giugno 2015, fornisce le prime indicazioni sul nuovo ravvedimento operoso, alla luce delle modifiche intervenute con la legge 190/2014 (Stabilità 2015).
Il nuovo articolo 13 del Dlgs 472/1997 (istitutivo del ravvedimento) prevede la possibilità di regolarizzare le violazioni commesse in materia di tributi amministrati dalle Entrate, ma anche ai tributi diversi, come i tributi locali e regionali, comprese le tasse automobilistiche, fino alla scadenza dei termini per l’accertamento.
E ciò anche se la violazione è già stata constatata o sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento,delle quali i soggetti interessati hanno avuto formale conoscenza.
Prima, ossia fino al 31 dicembre 2014, il termine era la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale era stata commessa la violazione o entro un anno dall’omissione, in mancanza di dichiarazione periodica.
Non era possibile se l'autore o i soggetti solidalmente obbligati avessero avuto formale conoscenza dell'avvenuta constatazione e fossero iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.
Resta l'impossibilità di effettuare il ravvedimento operoso se:
- sia stato notificato formalmente, con riferimento alla violazione interessata, un atto di liquidazione o di accertamento ovvero la ricezione della comunicazione di irregolarità (ex articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973 e 54-bis del Dpr 633/1972);
- siano stati emessi avvisi di recupero di crediti di imposta e avvisi di irrogazione di sanzioni, che, sebbene non espressamente menzionati dal legislatore, rappresentano cause ostative del nuovo ravvedimento “per la loro natura di atti autoritativi impositivi che recano una pretesa tributaria” (circolare 6/2015).
In merito all'incertezza normativa scaturita sul punto che prevede la sanzione ridotta a un nono del minimo “se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore”, la circolare precisa che i 90 giorni devono decorrere:
- dalla scadenza del termine per il pagamento, per le irregolarità concernenti i versamenti;
- dal termine di presentazione della dichiarazione, per le violazioni commesse in tale ambito (dichiarazione infedele, omessa indicazione dei costi black list);
- dal momento di commissione della violazione, per le altre violazioni.