Il Ministero del Lavoro è intervenuto, con comunicato stampa del 13 giugno 2015, a proposito di un articolo pubblicato su un quotidiano, per chiarire che nel c.d. Decreto semplificazioni, approvato in via preliminare in data 11 giugno 2015 dal Consiglio dei Ministri, non è previsto alcun condono per il lavoro nero.
Maxisanzione
In realtà – spiega il comunicato – è stato previsto l’inserimento di scaglioni sulla parte variabile della maxisanzione per il lavoro nero, lasciando la sanzione fissa nella misura originaria.
In merito si evidenzia che il testo del decreto attuativo della delega sulle semplificazioni, reso pubblico - testo non ufficiale che, però, a detta del Senatore Ichino che lo ha pubblicato sul proprio sito, potrebbe subire qualche marginale correzione in funzione della bollinatura da parte della Ragioneria generale - prevede sì degli scaglioni, ma non c’è più una sanzione in misura fissa.
Nello specifico, l’art. 22 del decreto prevede che, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro
Si evidenzia che, in effetti, grazie all’inserimento di scaglioni, sarà più pesante la sanzione per chi abbia avuto alle proprie dipendenze lavoratori senza aver effettuato la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, da più di 60 giorni rispetto a chi, invece, abbia impiegato un lavoratore in nero fino a trenta giorni di lavoro effettivo.
Continua il Ministero evidenziando che, sempre sul lavoro nero, è stato introdotto un meccanismo premiale di riduzione della sanzione – che dal testo divulgato consisterebbe, in pratica, nell’applicazione della sanzione minima ex art. 13, D.Lgs. n. 124/04 - per chi mantiene in forza il lavoratore per almeno tre mesi dopo la regolarizzazione.
Sospensione dell’attività
Sulla sospensione dell'attività è stato, invece, previsto che la revoca della stessa si ottenga con la regolarizzazione completa dei lavoratori sia per i profili amministrativi (comunicazioni obbligatorie, registrazione sui libri ecc.) che sostanziali (visite mediche, formazione iniziale) e il pagamento di 1/4 della sanzione economica, consentendo la rateazione della restante parte.
Cartellino di riconoscimento in edilizia
Sempre riferendosi all’articolo del giornale citato, il Ministero ha fatto presente che anche la previsione concernente l'obbligo di esposizione dei cartellini identificativi in edilizia è una mera razionalizzazione normativa.
Attualmente, infatti, esiste una disposizione specifica inizialmente introdotta solo nel settore edile e una successiva disposizione nel Testo Unico sulla Sicurezza che riguarda tutti gli appalti: due disposizioni identiche che impongono lo stesso obbligo.
Per questo motivo, conclude il comunicato, è stata prevista l'abolizione della previsione specifica nell'edilizia.