Con sentenza n. 14106 del 7 luglio 2015, la Corte di Cassazione ha confermato l’orientamento maggioritario il quale ritiene che il datore di lavoro debba portare a conoscenza del lavoratore i fatti emersi a suo carico non appena gli stessi gli appaiono ragionevolmente sussistenti non potendo rinviare le contestazione fino al momento in cui ritenga di avere assoluta certezza dell’illecito disciplinare (ex multis: Cass. 12 maggio 2005 n. 9955; Cass. 20 giugno 2006 n. 14115).
Infatti, sottolinea la Corte, in tema di licenziamento disciplinare, l'immediatezza del provvedimento espulsivo si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro, in quanto la non tempestività della contestazione o del recesso induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento ritenendo non grave o comunque non meritevole della massima sanzione la condotta del lavoratore (Cass. 1 luglio 2010 n. 15649; Cass. 10 settembre 2013 n. 20719).
Sulla scorta di quanto sopra gli Ermellini hanno annullato un licenziamento intimato ad un lavoratore che aveva nascosto all’azienda il proprio stato di detenzione per motivi estranei al lavoro, fruendo di malattia, ferie ed anche aspettativa, il cui datore di lavoro però, pur essendo venuto a conoscenza della detenzione nell’estate del 2009, aveva atteso per contestare il licenziamento fino all’aprile 2010.