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Ristrutturazione edilizia, la SCIA non basta serve il permesso a costruire

Pubblicato il 11 luglio 2015 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con la modifica introdotta nel Testo Unico dell'Edilizia (DPR n. 380/2001) dall'entrata in vigore del decreto Fare (Dl n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013), la Corte di Cassazione ha stabilito che “il requisito del rispetto della identità di sagoma non è più elemento indefettibile onde operare la diagnosi differenziale fra gli interventi di ristrutturazione edilizia necessitanti di preventivo permesso a costruire e gli altri interventi minori di risanamento conservativo assentibili anche tramite la presentazione, allora, della DIA ed, ora, della SCIA”.

Lo si legge nelle conclusioni della sentenza n. 26713, depositata il 25 giugno 2015, dalla III Sezione penale.

Pertanto, viene ora confermato che la ricostruzione di un immobile demolito con modificazioni tipologiche, variazione di destinazione d'uso e con parziale incremento volumetrico necessita non solo della SCIA, ma anche del permesso a costruire.

In seguito alla modifica legislativa apportata dal citato decreto del Fare, infatti, per i Giudici, integra il reato di cui all'art. 44 del DPR n. 380 del 2001 la ricostruzione di un edificio demolito senza il preventivo rilascio del permesso di costruire, sia perché trattasi di intervento di nuova costruzione e non di ristrutturazione, di un edificio preesistente, dovendo intendersi per quest'ultimo un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura, sia perché non è applicabile l'art. 30 del DL n. 69/2013, che, per assoggettare gli interventi di ripristino o di ricostruzione di edifici o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, al regime semplificato della SCIA, o in passato della DIA, richiede l'accertamento della preesistente consistenza dell'immobile in base a riscontri documentali, alla verifica dimensionale del sito o ad altri elementi certi e verificabili.

Perciò, è ora necessario che sia possibile operare la verifica della originaria consistenza dell'immobile demolito in base a riscontri documentali oppure in base ad altri elementi certi e verificabili.

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