Il trust costituito gratuitamente è assoggettabile alle condizioni di revocatoria di cui all’articolo 2901, comma 1 del Codice civile.
E ciò, quindi, nel caso in cui il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, in ipotesi di atto anteriore al sorgere del credito, in cui l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento.
In tale contesto, per sentire dichiarare l’inefficacia dell’atto di disposizione a titolo gratuito è sufficiente la consapevolezza da parte del debitore, e non anche del terzo beneficiario, del pregiudizio.
E la prova della conoscenza del pregiudizio da parte del debitore può essere fornita, trattandosi di un atteggiamento soggettivo, anche tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato e immune da vizi logici e giuridici.
E’ quanto puntualizzato dal il Tribunale di Bologna, con sentenza del 23 aprile 2015, in una vicenda in cui un curatore fallimentare aveva agito al fine della dichiarazione di inefficacia, nei confronti della procedura fallimentare, dell’atto di istituzione di un trust, avente ad oggetto alcuni beni immobili di proprietà del convenuto.
Nel caso in esame, è stato ritenuto che l’intento del convenuto non fosse altro che quello di sottrarre alle iniziative dei creditori, e segnatamente del curatore fallimentare, il proprio patrimonio immobiliare.
Ciò, in considerazione della struttura del trust medesimo - gratuito e in cui i beneficiari erano il disponente e, in via subordinata, la madre e il fratello - e del fatto che l’istituzione di quest’ultimo fosse avvenuta pochi mesi dopo la dichiarazione di fallimento.
La condizione per fruire della proroga è che i suddetti contribuenti, oltre ad aver rispettato le condizioni descritte, abbiano anche una posizione Iva attiva nel 2014.