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Voluntary disclosure, in una nuova circolare delle Entrate tutte le risposte ai quesiti

Pubblicato il 17 luglio 2015 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

E' stato pubblicato nella tarda serata del 16 luglio 2015 l'atteso documento dell'Agenzia delle Entrate concernente gli aspetti operativi della collaborazione volontaria.

Dopo la prima circolare n. 10/E/2015, il secondo intervento interpretativo della Legge n. 186/2014, in materia di emersione e rientro di capitali illecitamente detenuti all’estero, è arrivato con l'attesissima circolare n.27/E del 16 luglio 2015, che nella forma di domanda e risposta affronta i principali quesiti sollevati da professionisti e intermediari nei primi sette mesi di vigenza della legge.

Nel documento vengono raccolte molte delle risposte già fornite dall'Amministrazione finanziaria in occasione di incontri e convegni sul tema della sanatoria volontaria.

Alcuni chiarimenti

Ambito soggettivo – Gli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale che ricorrono per certe categorie di contribuenti sono collegati alla detenzione all'estero di attività finanziarie e patrimoniali. A tal fine, rileva sia la detenzione qualificata (detentore portatore di interesse proprio) che quella non qualificata (portatore detentore di interesse altrui). Il delegato ad operare su un rapporto bancario estero può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria, in caso di violazione degli obblighi dichiarativi, a prescindere dalla percezione dei redditi collegati all'investimento.

Viceversa, gli amministratori di società di capitale non sono tenuti alla voluntary disclosure “in proprio” perchè la società è obbligata alla tenuta delle scritture contabili. Anche i procuratori, che fanno operazioni di investimento mobiliare, sono esentati se non possono nè versare nè prelevare sui conti correnti interessati.

Ambito oggettivo – Rientrano nel campo di applicazione della voluntary disclosure anche le imposte sostitutive. Con la sanatoria può, infatti, essere definita anche la pretesa per le violazioni in materia di imposte sostitutive delle imposte sui redditi. E' il contribuente, al momento di accesso alla procedura, che deve indicare spontaneamente documenti e informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili delle imposte sui redditi e relative addizionale e delle imposte sostitutive.

Analogamente, anche se la legge 186/2014 non le menziona espressamente, la regolarizzazione può essere estesa anche all'Ivie e all'Ivafe. Una lettura logico-sistematica delle disposizioni in materia di collaborazione volontaria porta, infatti, a ritenere che i benefici previsti dalla stessa possano essere riconosciuti anche con riguardo a tali imposte.

Ravvedimento operoso – Il contribuente può scegliere alternativamente tra la procedura di voluntary disclosure e il ravvedimento operoso, sia ai fini reddituali che ai fini del monitoraggio fiscale. Non è possibile definire a priori quale sia l'istituto che si può considerare più vantaggioso per regolarizzare la posizione fiscale. La valutazione di convenienza deve essere fatta dopo aver effettuato un'attenta analisi delle violazioni commesse e dopo una valutazione soggettiva del singolo contribuente.

Delega fiscale

Sulla partita del rientro dei capitali detenuti illecitamente all'estero, oltre ai nuovi chiarimenti giunti dalla circolare n. 27/E/2015, altre indicazioni sono attese dal Consiglio dei ministri in agenda per il 17 luglio.

È in programma, infatti, la seconda lettura in CdM del decreto sulla certezza del diritto e degli altri due provvedimenti su internazionalizzazione e fattura elettronica estesa ai privati.

Proprio nel decreto sulla certezza del diritto – con contiene già la delimitazione dell’abuso del diritto, definizione molto attesa da imprese e professionisti - il Governo dovrebbe agganciare una norma ad hoc che meglio specifichi l'ambito di applicazione della voluntary disclosure per fornire maggiori certezze a chi intende aderire alla sanatoria.

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