Continua l’analisi della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro della riforma di cui al D.Lgs. n. 81/205, entrato in vigore lo scorso 25 giugno 2015.
Con la circolare n. 16 del 17 luglio 2015 la Fondazione fa una disamina del nuovo apprendistato e del lavoro accessorio.
L’apprendistato
Posto che il Legislatore ha abrogato il Testo Unico dell’apprendistato (D.Lgs. n. 167/2011), la Fondazione sottolinea una questione di primaria importanza: rimane in vigore il regime transitorio previsto per le Regioni e Province Autonome nonché per i settori in cui la disciplina prevista dal nuovo decreto non sia immediatamente operativa.
In tal modo, applicando transitoriamente, nei suddetti casi, la disciplina contrattuale introdotta in vigenza del D.Lgs. n.167/2011, si eviteranno vuoti di applicabilità dell’apprendistato.
La circolare si occupa di analizzare:
Il lavoro accessorio
Passando al lavoro accessorio, la Fondazione Studi si sofferma su:
per concludere ricordando che il Legislatore non ha dimenticato di prevedere una disciplina transitoria grazie alla quale i committenti che abbiano già richiesto buoni di prestazione di lavoro accessorio al 25 giugno 2015, potranno continuare ad utilizzarli fino al 31 dicembre 2015 secondo le previgenti regole.
Utile è lo schema esemplificativo della disciplina di utilizzo dei buoni lavoro che si riporta di seguito.
Limite massimo complessivo di compensi per percettore nell’anno civile
€ 7.000 nette al prestatore
€ 9.211 costo voucher
Limite massimo prestazioni richiedibili dal committente imprenditore o professionista al singolo prestatore nel corso dell’anno civile
€ 2.000 nette al prestatore
€ 2.666 costo voucher
Limite massimo prestazioni richiedibili dal committente non imprenditore o professionista al singolo prestatore nel corso dell’anno civile
€ 7.000 nette al prestatore
€ 9.211 costo