L’INPS ha ritenuto di dover fornire alcune precisazioni in merito alle modalità di verifica dei requisiti amministrativi, relativamente alle prestazioni economiche per invalidità civile, cecità civile, sordità civile erogate dall'Istituto.
A tal proposito, con messaggio n. 4818 del 16 luglio 2015, ha specificato che per la liquidazione della prestazione economica di invalidità civile, a seguito di accertamento tecnico preventivo (ATP) omologato dal giudice o di eventuale sentenza meramente dichiarativa dello stato sanitario, è necessario verificare:
Ad ogni modo, chiarisce il messaggio, la decorrenza della prestazione dovrà essere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
L’Istituto procederà alla liquidazione della prestazione entro 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa, subordinatamente all’accertamento degli altri requisiti amministrativi, utilizzando ogni possibile informazione già in suo possesso, prescindendo anche dalla restituzione tempestiva del modello AP70, per garantire l’erogazione della prestazione entro il suddetto termine inderogabile.
La prestazione economica sarà liquidabile in via provvisoria, entro 60 giorni dalla notifica del decreto di omologa, così come saranno liquidate, sempre in via provvisoria ed entro il medesimo termine, anche le provvidenze di invalidità civile non soggette alla verifica del requisito reddituale.
Tuttavia, saranno sensibilizzati gli intermediari sulla necessità che il modello AP70 venga presentato entro 30 giorni dalla richiesta.
Se, però, dal controllo dei requisiti extrasanitari scaturisse la non spettanza del diritto alla prestazione, la prestazione medesima sarà oggetto di revoca e, contestualmente, sarà disposto il recupero delle somme già erogate.