L’INPS, con messaggio n. 4845 del 17 luglio 2015, nel richiamare integralmente i contenuti della circolare n.93/2015, ha ricordato che l’assegno di natalità può essere concesso a vantaggio di uno stesso nucleo familiare e per lo stesso figlio per un massimo di 36 mensilità.
Più nel particolare, con riferimento all’adozione, è stato specificato che la domanda può essere presentata anche in caso di affidamento preadottivo, tenendo presente che:
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i genitori affidatari che hanno richiesto l’assegno in occasione dell’affidamento preadottivo del minore, non possono presentare una nuova domanda a seguito dell’adozione del minore medesimo. Rimane fermo che le mensilità concesse per l’affidamento preadottivo proseguono anche se nel frattempo il minore viene adottato;
In presenza di eventi differenti che riguardano lo stesso minore ma nuclei familiari diversi, il limite complessivo dei 36 mesi è calcolato in ragione del singolo evento.
Con riferimento all’eventualità che il minore nato o adottato nel triennio 2015-2017 venga affidato temporaneamente, si precisa che per il limite dei 36 mesi vanno considerate sia le mensilità corrisposte a beneficio del nucleo dei genitori sia quelle corrisposte a vantaggio dell’affidatario.
Seguono le istruzioni relative alle funzioni procedurali ed alla gestione dei pagamenti.