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Assegno di natalità, ulteriori istruzioni INPS per adozione e affidamento

Pubblicato il 20 luglio 2015 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

L’INPS, con messaggio n. 4845 del 17 luglio 2015, nel richiamare integralmente i contenuti della circolare n.93/2015, ha ricordato che l’assegno di natalità può essere concesso a vantaggio di uno stesso nucleo familiare e per lo stesso figlio per un massimo di 36 mensilità.

Più nel particolare, con riferimento all’adozione, è stato specificato che la domanda può essere presentata anche in caso di affidamento preadottivo, tenendo presente che:

  • i genitori affidatari che hanno richiesto l’assegno in occasione dell’affidamento preadottivo del minore, non possono presentare una nuova domanda a seguito dell’adozione del minore medesimo. Rimane fermo che le mensilità concesse per l’affidamento preadottivo proseguono anche se nel frattempo il minore viene adottato;

  • i genitori affidatari che non hanno richiesto l’assegno in occasione dell’affidamento preadottivo, possono presentare domanda in occasione dell’adozione.

In presenza di eventi differenti che riguardano lo stesso minore ma nuclei familiari diversi, il limite complessivo dei 36 mesi è calcolato in ragione del singolo evento.

Con riferimento all’eventualità che il minore nato o adottato nel triennio 2015-2017 venga affidato temporaneamente, si precisa che per il limite dei 36 mesi vanno considerate sia le mensilità corrisposte a beneficio del nucleo dei genitori sia quelle corrisposte a vantaggio dell’affidatario.

Seguono le istruzioni relative alle funzioni procedurali ed alla gestione dei pagamenti.

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