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IMU, in scadenza i termini del nuovo ravvedimento “intermedio”

Pubblicato il 14 settembre 2015 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto un nuovo tipo di ravvedimento, definito ravvedimento “intermedio”, grazie alla modifica apportata dalla nuova lettera a-bis all'articolo 13 del Dlgs 472/1997, che prevede la riduzione della sanzione ad un nono del minimo se la regolarizzazione "avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni".


Questo particolare tipo di ravvedimento, che è applicabile a tutti i tributi sia locali che statali, va ad affiancarsi alle fattispecie già note del ravvedimento “breve” e del ravvedimento “lungo”.


L'applicazione del nuovo tipo di ravvedimento ai pagamenti IMU porta ad individuare facilmente le date entro cui i contribuenti possono sanare le eventuali irregolarità.


Ricorrendo al ravvedimento "intermedio", il contribuente ha sempre la facoltà di sanare la propria posizione pagando il tributo non versato insieme alle sanzioni ridotte e agli interessi legali. E' necessario, però, distinguere due violazioni: l'omesso pagamento del saldo 2014 e il mancato versamento dell'acconto 2015.


Con riferimento a quest'ultimo, è da ricordare che la scadenza del versamento dell'acconto IMU era fissata per il 16 giugno 2015 e chi non ha provveduto si troverebbe, ora, fuori i tempi massimi sia per avvalersi del ravvedimento “sprint” (entro 14 giorni) che del ravvedimento “breve” (entro 30 giorni).

La Legge di Stabilità 2015, di fatto, ha voluto estendere la facoltà di regolarizzazione per i contribuenti, ampliando il termine per intervenire con sanzioni ridotte, anche se, però, la stessa norma ha creato dubbi applicativi sulla decorrenza dei 90 giorni, se dalla data della violazione oppure dalla scadenza del termine per presentare la dichiarazione.

L'interrogativo è stato sciolto dall'Agenzia delle Entrate, con la circolare 23/E del 9 giugno 2015, con la quale è stato chiarito che il termine di 90 giorni per effettuare il nuovo ravvedimento “intermedio” decorre dalla data della violazione (ossia dalla data di commissione dell'illecito sia per i tributi periodici che per i tributi d'atto), se si tratta di omesso o tardivo versamento.


A questo punto occorre, però, distinguere il caso di un illecito di versamento da una dichiarazione infedele: nel primo caso, la data di partenza per il calcolo dei 90 giorni è quella di scadenza del relativo obbligo; nel secondo caso, il termine da considerare per l'inizio del calcolo è quello di scadenza della denuncia.

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