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Non quotate, collegio sindacale con norme di comportamento da fine settembre

Pubblicato il 18 settembre 2015 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Il Cndcec ha approvato le nuove norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, necessarie per l'adeguamento alle continue modifiche del diritto societario e di quello fallimentare. Entreranno in vigore il 30 settembre 2015, in sostituzione delle norme vigenti da gennaio del 2012, in concomitanza con l'entrata in vigore delle nuove norme di comportamento delle società quotate.


Il testo recepisce alcune osservazioni giunte durante la pubblica consultazione tra gli iscritti alla categoria.


Il Consigliere nazionale dei commercialisti delegato alla materia, Raffaele Marcello, anticipa che il lavoro fatto: “è un tassello di un progetto complessivo che, nel corso del Congresso che terremo ad ottobre a Milano, ci porterà a formulare una proposta organica di riforma del diritto d’impresa e dell’informativa contabile...è giunto il momento di dedicare una specifica attenzione alle società di persone, di cui va a nostro avviso razionalizzata la disciplina e accresciuta la trasparenza rispetto ai terzi e ai creditori”.


Il corposo documento non poteva che tener conto del nuovo assetto dei controlli delle società a responsabilità limitata. Pertanto, le norme di comportamento risultano applicabili all’organo di controllo sia nella composizione collegiale che in quella monocratica del sindaco unico, in quanto compatibili, ed ove si discostino sono fornite indicazioni operative in caso di nomina del sindaco unico.


I temi spaziano nella vasta materia, tra compensi, passaggio di consegne, gestione dei rapporti con l’organismo di vigilanza (OdV), attività di vigilanza del Collegio sindacale di spa e srl con socio unico e funzione del Collegio in materia di prevenzione ed emersione della crisi d’impresa.


Su quest'ultimo punto sono fornite nuove linee guida, nello specifico sulla vigilanza nei casi di: concordato con riserva (art. 161 comma 6 del RD 267/42 - legge Fallimentare); concordato con continuità aziendale (art. 186-bis del RD 267/42 - legge Fallimentare); finanziamenti contratti (art. 182-quinquies del RD 267/42 - legge Fallimentare); riduzione o perdita del capitale.

 

Sul delicato punto del passaggio di consegne vige il principio che ai sindaci neonominati spetta il controllo sulla pregressa gestione solo nel caso in cui riscontrino, nel corso della programmata attività di vigilanza, palesi irregolarità. Inoltre, i sindaci, una volta cessati dall’incarico, prestano la massima collaborazione ai nuovi sindaci in carica, fornendo loro le informazioni e la documentazione eventualmente richieste.




 

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