Notizia

Voluntary disclosure: proroga in Gazzetta. Coperti i conti anonimi

Pubblicato il 30 settembre 2015 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Il cdm ha approvato il decreto legge riguardante misure urgenti per la finanza pubblica. Imminente la pubblicazione in Gazzetta.

Con il decreto sono fissate sia la proroga per la voluntary disclosure, che la conseguente disattivazione della clausola di salvaguardia sull’accisa carburanti; non ci sarà nessun aumento.

I termini della voluntary disclosure diventano:

-  30 novembre 2015, per la presentazione dell’istanza di adesione alla procedura;

-  30 dicembre 2015, per presentate l’integrazione dell’istanza e la documentazione a corredo.

Slitta anche, al 30 dicembre 2015, il termine per produrre i documenti per coloro che abbiano già presentato l’istanza entro la data di entrata in vigore del decreto in oggetto.

Non ci sarà incremento di sanzioni per chi fruirà della proroga, ma l'Agenzia delle Entrate avrà più tempo, fino al 31 dicembre 2016, per accertare - limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura - tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura, anche quelli che scadono al 31 dicembre 2015.

È stato pubblicato, sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 227 del 30 settembre 2015, il decreto legge n. 153 del 30 settembre 2015 (Misure urgenti per la finanza pubblica), che proroga la voluntary disclosure.

Accertamento con unica data di scadenza

E risolto è anche il rischio di accertamenti parziali, ammessi nella norma sulla voluntary disclosure, notificati anno per anno, perché legati alla scadenza del periodo di imposta. Viene, infatti, unificato al 31 dicembre 2016 il termine di conclusione dell'accertamento della procedura.

Conti o libretti in forma anonima

Si risolve la questione dei conti o libretti in forma anonima. Sono, infatti, rese inapplicabili le sanzioni in materia di antiriciclaggio - legge 231/2007 - per le violazioni del divieto di utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri. Il conto corrente anonimo non era coperto dalla collaborazione volontaria. Per il contribuente che avesse aderito alla voluntary voleva dire pagare delle sanzioni aggiuntive per i conti anonimi e vedersi segnalare l'operazione ai fini antiriciclaggio dai professionisti che avessero seguito la pratica. Ora il tutto è superato.