Posto che ai sensi dell’art. 2, D.Lgs. n. 39/2014, chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, ha l’obbligo di richiedere ilcertificato penale del casellario giudiziale, al fine di verificare l’assenza dicondanne per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies c.p.
A tal proposito è stato chiesto alla Direzione Generale dell’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro se per adempiere agli obblighi della citata norma, il datore di lavoro debba richiedere il certificato penale del casellario giudiziale, anche nelle ipotesi di cambio appalto, in quanto azienda subentrante obbligata ad assumere il personale dell’impresa uscente.
Con la risposta all’interpello n. 22 del 24 settembre 2015, il Ministero del Lavoro ha sottolineato che il cambio di appalto comporta la successione di diversi appaltatori nell’esecuzione di un servizio per conto del medesimo committente, con passaggio del personale impiegato nell’appalto dall’impresa uscente a quella subentrante “in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto”.
Per il Ministero, poiché, nell’ambito del suddetto passaggio, il personale in questione risulta impegnato nella medesima attività, spesso senza soluzione di continuità, per il personale avente un contatto diretto e regolare con minori, il datore di lavoro/impresa subentrante non è tenuto ad alcun adempimento ulteriore, nella misura in cui lo stesso abbia acquisito la documentazione di cui all’art. 2 D.Lgs. n. 39/2014 già in possesso del precedente datore di lavoro/appaltatore.