Notizia

Cartella su entrate non tributarie. Opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni

Pubblicato il 20 ottobre 2015 Italia Oggi ; Il Sole 24 Ore

Con la sentenza n. 21080 depositata il 19 ottobre 2015, la Corte di cassazione si è pronunciata nell’ambito di una vicenda che riguardava la riscossione mediante iscrizione a ruolo di entrate non tributarie, di cui al Decreto legislativo n. 46/1999.

Nella specie, si trattava di una cartella di pagamento notificata per il recupero delle spese di giustizia.

I giudici di legittimità hanno evidenziato come, in dette ipotesi, l’opposizione agli atti esecutivi effettuata prima dell’inizio dell’esecuzione debba proporsi entro venti giorni dalla notificazione della cartella esattoriale che contiene un estratto del ruolo costituente titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 49 del D.P.R. n. 602/1973.


Carenza di motivazione della cartella come vizio formale dell’atto

Ciò alla luce del principio secondo cui per l’opposizione agli atti esecutivi, con la quale si fanno valere i vizi formali dell’atto esecutivo concernente entrate non tributarie (articolo 29 del Decreto legislativo n. 46/1999), ivi compresa la carenza di motivazione della cartella esattoriale, è previsto un rinvio alle forme ordinarie.

L’opposizione agli atti esecutivi costituisce il rimedio per far valere il vizio di motivazione della cartella e il termine di cui all’articolo 617 del Codice di procedura civile rappresenta il termine entro cui il debitore può contestare l’irregolarità formale.

In tale contesto, la mancata conoscenza o conoscibilità delle ragioni dell’impositore può rappresentare il motivo dell’opposizione stessa che si configura come reazione ad un atto di natura esecutiva che si ritenga non conforme al precetto normativo.


Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 13 maggio 2024
Contributo eccellenze settore gastronomico agroalimentare

Termine ultimo per l’invio telematico (entro le ore 12.00) al Ministero dell’Agricoltura della domanda di contributo a fronte di investimenti in macchinari / altri beni strumenta...

Scadenza del 16 maggio 2024
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 16 maggio 2024
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 maggio 2024
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate ad aprile per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).