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Conferimento in natura - Assenza di perizia giurata - Conseguenze (Cass. 27.6.2026 n. 22089)

Pubblicato il 04 luglio 2026 Sole24Ore, Eutekne

La Corte di Cassazione, nella sentenza 27.6.2026 n. 22089, ha stabilito che la perizia di stima non giurata ex art. 2465 c.c. integra un vizio del procedimento di formazione del capitale sociale, ma non determina, di per sé, la nullità né dell'atto di conferimento né del verbale di assemblea straordinaria che la recepisce, in assenza di una espressa previsione normativa o di una nullità strutturale dell'atto.
Ciò in quanto il giuramento è un requisito legale della relazione di stima e la sua funzione è quella di garantire l'effettività del capitale (e, quindi, tutelare i creditori). Non è, tuttavia, prevista espressamente la sanzione della nullità per l'ipotesi di perizia non giurata. In assenza di nullità testuale, non si può parlare automaticamente di nullità dell'atto o della delibera. La perizia ex art. 2465 c.c. deve essere qualificata come presupposto dell'operazione (uno strumento di controllo) e non come elemento costitutivo del negozio.
E anche la delibera assembleare non è strutturalmente impossibile, né priva degli elementi essenziali ex art. 1418 c.c., non ricorrendo una nullità né testuale, né per illiceità dell'oggetto, né per mancanza di forma "ad substantiam".