Il trasferimento di un ramo di azienda si configura anche nel caso in cui la cessione abbia a oggetto anche solo un gruppo di dipendenti, purché dotati di particolari competenze e che siano stabilmente coordinati e organizzati tra loro, così da rendere le loro attività interagenti e idonee a tradursi in beni e servizi ben individuabili. In presenza di questi elementi si realizza, pertanto, una successione legale del contratto di lavoro.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 7121 del 12 aprile 2016, ha ritenuto applicabile anche a tale ipotesi l’articolo 2112 del Codice civile, secondo cui in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il caso specifico si riferiva ad un gruppo di lavoratori che era stato riassunto da un nuovo appaltatore di servizi subentrato a un precedente, il quale aveva provveduto al licenziamento di quegli stessi lavoratori.
Si ha, quindi, un trasferimento di azienda quando il subentro del nuovo imprenditore al precedente ha come oggetto solo un gruppo coordinato di dipendenti (e non anche beni materiali e immateriali, contratti, crediti, debiti eccetera). Il concetto di “azienda” ricorre perché anche in tal caso si è in presenza di una entità economica autonoma e organizzata in maniera stabile, la quale, in occasione del trasferimento, conserva la sua identità.