Notizia

Operaio distratto e infortunio, datore non è responsabile

Pubblicato il 16 maggio 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Vale il principio di auto responsabilità in ipotesi d’infortunio sul lavoro accorso al lavoratore, quando il datore di lavoro abbia fornito tutti i mezzi idonei alla prevenzione e abbia messo in atto tutti gli obblighi relativi alla sicurezza sul posto di lavoro. Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n.8883/16 in cui viene considerata maggiormente la responsabilità dei lavoratori, attuando il cosiddetto principio di auto responsabilità degli stessi ed escludendo la responsabilità del datore di lavoro che non deve rispondere dell'evento derivante da una condotta imprevedibile e colposa messa in atto da parte del lavoratore.


L’amministratore di una società e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) della società stessa, avevano presentato ricorso contro la sentenza d’appello che li aveva riconosciuti colpevoli del reato di lesioni a carico di un lavoratore caduto dal tetto di un capannone. Dai fatti è risultato che la sera prima dell’incidente, il lavoratore, elettricista manutentore, dipendente della società da 5 anni, si era recato per un sopralluogo, su incarico della propria azienda ed accompagnato dall’amministratore della società, presso un capannone del committente dove avrebbe dovuto montare dei faretti sulle pareti esterne. In tale circostanza il lavoratore e il Responsabile della prevenzione della ditta committente avevano utilizzato un elevatore con braccio meccanico. A conclusione del sopralluogo il Responsabile della prevenzione della società, informato telefonicamente del lavoro da eseguire, lo aveva istruito su tutte le attrezzature di lavoro e di sicurezza da prendere, con la certezza che l’operaio avrebbe operato dall’elevatore messo a disposizione dal committente.


Il lavoratore, invece, pur servendosi dell’elevatore, si era portato sul cordolo esterno del capannone, frantumatosi per l’esilità delle lastre di eternit causando l’infortunio. È stato accertato che il lavoratore aveva operato, quindi, in maniera irresponsabile e diversa dalle indicazioni aziendali.


Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 25 settembre 2025
Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a agosto (soggetti mensili).

Scadenza del 30 settembre 2025
Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di agosto relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte d...

Scadenza del 30 settembre 2025
Iva Comunicazione liquidazioni periodiche

Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative:ai mesi di aprile / maggio / giugno (soggetti mensili);al secondo trimestre (soggetti trimestrali); utilizzando l’apposi...

Scadenza del 30 settembre 2025
Imposta di bollo trimestrale fatture elettroniche

Versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) di importo superiore a € 5.000 del primo e/o secondo trimestre...