Cassazione “sorda” alle nuove norme in tema di abuso del diritto. Come se nulla fosse accaduto con l’entrata in vigore del D.Lgs. 128/2015, entrato in vigore il 2 settembre scorso, nella sentenza n. 8542/2016 la Suprema corte continua a riqualificare complessivamente in termini di asset deal (e cioè di compravendita di azienda) una vicenda di collegamento negoziale tra un conferimento in natura in una società e una successiva cessione delle partecipazioni della società conferitaria rinvenienti da tale conferimento (nel gergo degli operatori professionali: uno share deal). Secondo la Cassazione, in base all’articolo 20, D.P.R. 131/1986 (per il quale oggetto di imposizione devono essere l’intrinseca natura e gli effetti degli atti presentati alla registrazione) «l’Amministrazione finanziaria può riqualificare come cessione di azienda la cessione totalitaria delle quote di una società, senza essere tenuta a provare l’intento elusivo delle parti, attesa l’identità della funzione economica dei due contratti, consistente nel trasferimento del potere di godimento e disposizione dell’azienda da un gruppo di soggetti a un altro gruppo o individuo». terza sezione penale, con la sentenza n. 17418 depositata ieri.