Tra le “altre immobilizzazioni immateriali” non sono più presenti i costi accessori relativi a finanziamenti che, dal 2016, se ricorrono le condizioni per l’applicazione del costo ammortizzato sono inclusi nello stesso. Invece, se i finanziamenti sono valutati al valore nominale, tali costi sono iscritti tra i risconti attivi. Il costo ammortizzato (OIC15: “Il costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria è il valore a cui l’attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l’uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità”) si applica ai debiti sorti dal 2016 e, pertanto, eventuali costi in corso di ammortamento, relativi a finanziamenti precedenti, continuano ad essere iscritti nella voce “Altre” delle immobilizzazioni immateriali e ammortizzati in base alla precedente versione del Principio contabile. Se, invece, il costo ammortizzato, per scelta dell’impresa, è esteso anche ai finanziamenti in corso al 1° gennaio 2016 si deve effettuare l’applicazione retroattiva. L’Oic, nelle motivazioni alla base delle decisioni assunte, osserva che il Legislatore non ha introdotto novità sostanziali con riferimento alla vita utile: la novità, è soltanto l’inversione nel processo di stima della stessa.