Le prestazioni socio sanitarie fornite da cooperative sociali mutano ancora il regime Iva con nuove regole soggettive e oggettive da seguire con maggiore scrupolo. Questa volta l’intervento del legislatore ha riguardato l’aumento dell’aliquota Iva, portandola dal 4% (n. 41-bis, Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. 633/1972, disposizione ora abrogata), al 5% (Tabella A, Parte II-bis, del medesimo decreto). A variare sono anche l’ambito di applicazione dell’aliquota ridotta, essendo stato ampliato, rispetto al precedente, l’elenco dei soggetti svantaggiati beneficiari delle prestazioni (con l’aggiunta delle persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo) e il luogo di svolgimento delle prestazioni, il quale, avendo la nuova norma eliminato l’espressione “o ovunque rese” (contenuta invece nell’abrogato 41-bis), è stato limitato prettamente ai luoghi dove si svolge l’assistenza domiciliare, ambulatoriale, in comunità e simili. La conseguenza è l’applicabilità dell’Iva con l’aliquota ordinaria laddove la prestazione di assistenza si svolga in un luogo diverso.