Si configura il trasferimento di un ramo di azienda nel caso in cui la cessione abbia a oggetto anche solo un gruppo di dipendenti, purché dotati di particolari competenze e che siano stabilmente coordinati e organizzati tra loro, così da rendere le loro attività interagenti e idonee a tradursi in beni e servizi ben individuabili; in presenza di questi elementi si realizza, pertanto, una successione legale del contratto di lavoro. Sono queste le parole con le quali la Cassazione (sentenza n. 7121/2016) ha ritenuto applicabile l’articolo 2112 cod. civ. (secondo cui in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano) a una fattispecie in cui un gruppo di lavoratori era stato riassunto da un nuovo appaltatore di servizi subentrato a un precedente il quale aveva provveduto al licenziamento di quegli stessi lavoratori.