L’applicazione della sostanza economica trova alcune precisazioni nel principio contabile Oic 16 relativo alle immobilizzazioni materiali. La bozza del documento – posto in consultazione dall’Oic fino al 4 giugno 2016 – precisa che se, in virtù di specifiche clausole contrattuali, non vi sia coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e quella in cui è trasferito il diritto di proprietà, prevale la prima: nell’effettuare tale analisi occorre analizzare tutte le clausole contrattuali. Rispetto alla versione precedente, il nuovo Principio contabile esplicita meglio l’ambito di applicazione della sostanza economica, non limitato alle clausole di riserva della proprietà di cui all’articolo 1523, cod. civ.. In pratica, si tratta di un’applicazione del postulato della sostanza che ricalca quanto già previsto nel Principio contabile Oic 15 con riferimento alla cancellazione dei crediti dal bilancio, che deve avvenire in base alla sostanza economica del contratto, ovvero quando sono sostanzialmente trasferiti tutti i rischi inerenti gli stessi. Inoltre, se il pagamento delle immobilizzazioni è differito rispetto alle normali condizioni di mercato senza pagamento d’interessi o con interessi calcolati a un tasso significativamente inferiore a quello di mercato, il cespite è iscritto in bilancio al valore attuale dei futuri pagamenti contrattuali, determinato in base al Principio contabile Oic 19 «Debiti» con riferimento all’applicazione del costo ammortizzato.