Assegnazioni con occhi puntati sul regime delle riserve per i soci. Le società che stanno vagliando le opportunità della fuoriuscita di beni non strumentali concessa dalla Legge di Stabilità 2016, si interrogano sulla tassazione dei soci in funzione della tipologia di posta di patrimonio netto utilizzata per l’assegnazione. Il quadro normativo si è, invece, modificato (anche per quanto riguarda le norme del Tuir) con riferimento alla determinazione del reddito di capitale derivante per i soci dalla attribuzione dei beni a fronte di riserve di utili, di capitale o in sospensione di imposta. In primo luogo si attende la conferma che, nonostante le differenti disposizioni applicabili, per il calcolo dell’utile in natura che concorre a formare il reddito del socio (o riduce il costo delle quote in caso di assegnazione con riserve di capitale), il valore normale del bene (articolo 47, comma 3, Tuir) viene tuttora ridotto dell’importo già tassato dalla società con l’imposta sostitutiva. Dovranno poi essere chiarite le modalità impositive in caso di recesso o operazioni simili, laddove il socio assegnatario sia a sua volta una società: in questo caso, infatti, l’eccedenza rispetto al costo delle azioni annullate costituisce plusvalenza (e non reddito di capitale) eventualmente assoggettabile a Pex. Un altro dubbio riguarda le assegnazioni a valore catastale inferiore al valore contabile del bene. In questo caso la tassazione del socio dovrebbe avvenire sul valore catastale (che per queste operazioni può sostituire a tutti gli effetti il valore normale) anche se la riserva (di utili) annullata è di importo più elevato. Dovrà essere chiarito quale sia la base imponibile del 13% quando il valore normale (o catastale) è inferiore a quello contabile e dunque dalla operazione emerga una minusvalenza (la riserva può considerarsi utilizzata solo per il valore normale?), e, in generale, se l’importo vada assunto al lordo o al netto dell’imposta sostitutiva.