Le immobilizzazioni materiali debbono essere rilevate nel momento in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al cespite acquisito: la bozza del nuovo Oic 16, pubblicata dall’Organismo italiano di contabilità per tenere conto delle novità di cui al D.Lgs. 139/2015, abbandona la forma giuridica per sposare, ai sensi del numero 1-bis, articolo 2423-bis, cod. civ., il nuovo principio della sostanza economica. Si tratta di un cambiamento importante: il paragrafo 31 del documento in consultazione disancora definitivamente, infatti, l’iscrizione dei fattori produttivi pluriennali dalla loro proprietà. Ciò che conta è ora il trasferimento dei rischi e dei benefici in piena sintonia, quindi, con quanto accade con i principi contabili internazionali. La scelta dello standard setter, condivisibile e probabilmente inevitabile, accende però i riflettori sulla locazione finanziaria: la modalità di rappresentazione del leasing finanziario è incompatibile con la regola d’iscrizione in parola.