I contribuenti che intendono presentare un interpello probatorio dovranno prestare molta attenzione alla documentazione che allegheranno all’istanza. La recente circolare n. 9/E/2016, infatti, prevede che, qualora l’Amministrazione non riuscisse a valutare l’idoneità degli elementi probatori presentati dall’istante, non dovrà richiedere l’integrazione della documentazione, formulando, di fatto, una risposta «non idonea» per il contribuente. Le nuove disposizioni, in recepimento del restyling operato dal D.Lgs. 156/2015, sono entrate in vigore il 1° gennaio 2016. In base alle nuove norme, il richiedente è tenuto al momento della presentazione dell’istanza ad allegare ogni tipo di elemento utile per l’amministrazione ai fini della formulazione di una risposta (articolo 3, D.Lgs. 156/2015). Tale documentazione appare ancor più rilevante nelle ipotesi degli interpelli probatori, in quanto, come chiarisce la circolare n. 9/E/2016, «l’onere di fornire nell’istanza ogni elemento di valutazione utile ai fini della risposta» è posto interamente in capo all’istante, proprio per la natura di questa particolare tipologia.