Sulla nuova norma che sanziona in modo lieve i ritardi di soli pochi giorni nei versamenti delle imposte c’è più di un dubbio interpretativo in conseguenza della recente sentenza della Corte di Cassazione n. 9176/2016. L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 17/E/2016, è intervenuta sul tema, fornendo un’interpretazione abbastanza estensiva e garantista per il contribuente. In particolare è stato chiarito che la nuova disciplina ricorre in tutti i casi di ritardi di breve durata ovvero di errori di limitata entità nel versamento delle somme dovute, con la conseguenza che tali irregolarità non comportano per il contribuente la perdita dei benefici. È stato altresì precisato che le disposizioni sul lieve inadempimento si applicano agli avvisi bonari, all’adesione e acquiescenza degli avvisi di accertamento, alla mediazione e conciliazione giudiziale e alla liquidazione della dichiarazione di successione a decorrere dal 22 ottobre 2015. Secondo i giudici di legittimità, la nuova disposizione deve essere interpretata in misura più restrittiva rispetto alla citata prassi dell’Amministrazione. In particolare, i benefici previsti dal nuovo articolo 15-ter, D.P.R. 602/1973 decorrono dal 22 ottobre 2015 e non si applicano ad analoghe violazioni commesse in passato.