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Scatta il rimborso per chi ha pagato

Pubblicato il 11 maggio 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 9451 depositata ieri possono smettere di versare l’Irap i professionisti che, oltre a non impiegare beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività, si avvalgono (anche in modo non occasionale) di un unico collaboratore che esplichi mansioni di segreteria o, comunque, solo esecutive. Nel caso in cui il professionista abbia già proceduto a versare gli acconti 2015, potrà presentare la dichiarazione Irap 2016 solo per riportare il loro importo, somma che costituisce un credito già oggi compensabile con altri tributi e contributi. Se, invece, gli acconti non sono stati versati, la dichiarazione non va presentata. Per gli anni passati può essere presentata istanza di rimborso nel termine di 48 mesi dal versa­mento, anche se per il periodo di imposta 2014 si può valutare la presentazione di una dichiarazione integrativa “a favore” entro il prossimo 30 settembre.


Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 25 novembre 2025
Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a ottobre (soggetti mensili).

Scadenza del 30 novembre 2025
Iva dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di ottobre relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte ...

Scadenza del 01 dicembre 2025
Acconti Mod. 730/2025

Operazioni di conguaglio sulla retribuzione erogata a novembre per l’importo dovuto a titolo di acconto 2025 (seconda o unica rata).

Scadenza del 01 dicembre 2025
Acconti Irpef / Ires/ Irap

Versamento seconda o unica rata dell’acconto IRPEF / IVIE / IVAFE / IRES / IRAP 2025 da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente co...