Dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 9451 depositata ieri possono smettere di versare l’Irap i professionisti che, oltre a non impiegare beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività, si avvalgono (anche in modo non occasionale) di un unico collaboratore che esplichi mansioni di segreteria o, comunque, solo esecutive. Nel caso in cui il professionista abbia già proceduto a versare gli acconti 2015, potrà presentare la dichiarazione Irap 2016 solo per riportare il loro importo, somma che costituisce un credito già oggi compensabile con altri tributi e contributi. Se, invece, gli acconti non sono stati versati, la dichiarazione non va presentata. Per gli anni passati può essere presentata istanza di rimborso nel termine di 48 mesi dal versamento, anche se per il periodo di imposta 2014 si può valutare la presentazione di una dichiarazione integrativa “a favore” entro il prossimo 30 settembre.