Dal 2015 per i professionisti le spese per prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dal committente non costituiscono più compensi in natura. Oltre a venir stabilita una generica deducibilità limitata al 75% delle spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, le spese così abbattute soggiacciono a un ulteriore limite che è fissato in misura percentuale sul volume dei compensi. Più precisamente la deducibilità è ammessa fino a un importo complessivamente non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. Il meccanismo da attuare risultava abbastanza complesso anche da un punto di vista contabile. Al fine di semplificare la normativa, il D.Lgs. 175/2014 è intervenuto direttamente sull’articolo 54, Tuir, modificando il secondo periodo del suo quinto comma. Stabilisce ora la norma che le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande «acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista». L’effetto di tale disposizione, entrata in vigore dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015, è molto semplice: il professionista non dovrà più inserire tali valori tra i propri compensi e, di conseguenza, in parcella, mentre per il committente tali spese verranno a costituire dei costi di esercizio. Anche il modello Unico 2016, relativo ai redditi 2015, recepisce la nuova disposizione abrogando la colonna del rigo RE15 destinata ad accogliere, fino allo scorso periodo d’imposta, l’evidenziazione di tali spese sostenute dal committente.