Riconoscimento delle perdite dai maggiori redditi accertati esteso a tutte le imprese e, dunque, anche a quelle che non appartengono al consolidato e non sono assoggettate a tassazione di gruppo. È l’effetto delle modifiche introdotte dal 1° gennaio di quest’anno dal D.Lgs. 158/2015, che ha modificato l’articolo 42, D.P.R. 600/1973. La nuova disposizione prevede per i non aderenti al consolidato fiscale il beneficio, in sede di accertamento, dello scomputo automatico, senza alcuna preventiva richiesta, delle perdite contemporanee (ossia conseguite nell’anno d’imposta accertato) dai maggiori redditi imponibili rettificati. Dall’altro lato è stata introdotta la possibilità di chiedere all’ufficio con il modello denominato «Ipea» lo scomputo dai maggiori imponibili accertati anche delle eventuali perdite fiscali pregresse, utilizzabili alla chiusura del periodo d’imposta oggetto di rettifica e non portate in riduzione di redditi dichiarati o accertati nei periodi d’imposta successivi a quello oggetto di accertamento. Sempre secondo la nuova disposizione, a seguito dello scomputo delle perdite – sia di periodo che pregresse – l’ufficio deve rideterminare anche le sanzioni (di solito, per la violazione di infedele dichiarazione e ora comminate nella nuova misura dal 90 al 180%), commisurando la sanzione all’eventuale imposta effettivamente dovuta dopo lo scomputo delle perdite, e non a quella teorica che non tiene conto dell’utilizzo delle perdite.