La nuova disciplina relativa alla rilevazione in bilancio dell’acquisto di “azioni proprie” da parte della società emittente è stata oggetto di tre massime da parte del Consiglio notarile di Milano. Per effetto dell’articolo 6, comma 1, D.Lgs. 139/2015, la previsione secondo cui, in caso di acquisto di azioni proprie, nell’attivo del bilancio doveva essere iscritta una riserva indisponibile pari all’importo delle azioni proprie (la quale doveva essere costituita e mantenuta finché tali azioni non fossero state trasferite o annullate: articolo 2357-ter, cod. civ.) è stata sostituita con la previsione secondo cui l’acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l’iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo. In sostanza, per effetto della nuova normativa, nell’attivo dello Stato patrimoniale non si effettua più l’iscrizione del valore delle azioni proprie oggetto di acquisto; inoltre, non si procede più, come in passato, a imputare alla “riserva azioni proprie” la parte degli utili distribuibili o delle riserve disponibili “utilizzata” ai fini dell’acquisto delle azioni proprie ma si lasciano invariate queste riserve nel loro importo originario e si iscrive una “riserva negativa per azioni proprie in portafoglio” di importo pari al costo di acquisto delle azioni proprie. Se le azioni proprie sono annullate o alienate, le riserve che erano state “immobilizzate” a causa della presenza di azioni proprie tornano ad essere nella libera disponibilità dell’assemblea per essere distribuite o per essere utilizzate in operazioni sul capitale sociale.