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Ammortamenti due volte super

Pubblicato il 21 maggio 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

La deduzione del super ammortamento compete anche nell’anno di cessione del bene ed è determinato tenen­do conto delle aliquote tabellari fiscali di cui al D.M. 31 dicembre 1988. È questo uno degli aspetti da tenere in considerazione per una corretta gestione dell’agevolazione prevista dalla Legge di Stabilità 2016 che, per gli acquisti di beni mobili strumentali nuovi effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, consente di incre­mentare del 40% il costo di acquisto dei beni al fine della deduzione delle quote di ammortamento o della quota capitale del canone di leasing nel caso di acquisizione mediante contratto di locazione finanziaria. La fruizione dell’agevolazione deve tener conto di alcune questioni importanti, la prima delle quali riguarda una differente individuazione tra il momento in cui l’investimento si considera effettuato e la fruizione dell’agevolazione. In particolare, al fine di potersi garantire l’agevolazione è necessario che l’investimento sia effettuato entro il pros­simo 31 dicembre 2016, a tal fine rilevando la data di consegna o spedizione del bene secondo i criteri stabiliti dall’articolo 109, Tuir in cui si individuano le regole di competenza. Tuttavia, poiché l’agevolazione riguarda la deduzione di una quota maggiorata di ammortamento, è necessario che il bene entri in funzione per consentire l’inizio della deduzione stessa, in quanto il maxi ammortamento altro non è che un incremento dell’ammorta­mento ordinario che inizia dal momento in cui entra in funzione il bene.


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