Senza una stabile organizzazione all’estero, un’impresa italiana rischia di dover dichiarare nello Stato estero di produzione i singoli redditi secondo il principio del «trattamento isolato», ossia qualificandoli in base alla categoria alla quale appartengono. Per mitigare l’effetto della doppia imposizione, vietata anche dal Tuir (articolo 163), il singolo Stato può applicare in alternativa: l’istituto del credito d’imposta; l’esenzione da tassazione del reddito estero. In Italia è stato adottato, per i redditi tassati nel territorio della fonte, che concorrono al reddito complessivo nazionale, il primo metodo, riconoscendo un credito d’imposta per le imposte pagate a titolo definitivo nello Stato di produzione. Bisogna quindi effettuare un rapporto: al numeratore va inserito il reddito prodotto nello Stato estero, al denominatore, invece, va indicato il reddito complessivo dichiarato dall’impresa, al netto delle perdite deducibili. L’operazione, che determina la quota parte di imposta nazionale attribuibile al reddito estero e dalla quale vanno scomputatele imposte estere pagate a titolo definitivo, va effettuata con riferimento al singolo Stato estero in adozione del meccanismo per country limitation
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