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Un principio ad hoc per i fondi senza troppe distinzioni

Pubblicato il 21 maggio 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Anche i fondi e il Tfr hanno un nuovo principio contabile. L’Oic continua la sua opera di restyling e presenta la bozza del nuovo Oic 31. La prima informazione offerta è la definizione dei fondi dove non risulta così marcata stilisticamente come in precedenza la differenziazione tra i fondi rischi e i fondi per oneri (pur rimanendo im­mutate le differenze sostanziali). Fondi per rischi: rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d’incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro; fondi per oneri: rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell’importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi. Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili rappresentano accantonamenti per i trattamenti previdenziali integrativi, diversi dal trattamento di fine rap­porto, nonché per le indennità una tantum spettanti ai lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori, in forza di legge o di contratto, al momento di cessazione del relativo rapporto. Tali fondi sono indeterminati nell’am­montare, in quanto possono essere subordinati al verificarsi di varie condizioni di maturazione (età, anzianità di servizio etc.) e potrebbero richiedere anche il ricorso a calcoli matematico-attuariali. Tuttavia, per determinati trattamenti di quiescenza, tali fondi sono stimabili alla data di bilancio con ragionevole attendibilità.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 giugno 2025
Mod. 730/2025

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio telema...

Scadenza del 16 giugno 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).