Gli obblighi contabili in capo alla stabile organizzazione sono stati meglio codificati dal decreto internazionalizzazione ma resta un dubbio sui Principi contabili di riferimento. Ora il revisionato comma 1, articolo 152, Tuir chiarisce che il reddito della stabile è determinato in base agli utili e alle perdite a essa riferibili, sulla base di un rendiconto economico e patrimoniale. Dal punto di vista sostanziale, fin qui pertanto nulla di nuovo. Non risulta invece obbligatoria la redazione del rendiconto finanziario, ora prevista anche per i soggetti che adottano gli standard contabili nazionali. La novità riguarda invece il passaggio del medesimo comma 1 riformulato secondo il quale il rendiconto della stabile va redatto secondo i Principi contabili previsti per i soggetti residenti «aventi le medesime caratteristiche», salve alcune eccezioni. La norma prevede che non si deve fare riferimento ai Principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche nell’ipotesi di quotazione nella UE e di emissione di strumenti finanziari diffusi. Ciò vuol dire che i requisiti della quotazione e della emissione degli strumenti diffusi non rilevano ai fini dell’articolo 152, Tuir. Se, ad esempio, una società europea quotata che utilizza gli Ias/Ifrs esercita un’attività industriale in Italia mediante una stabile, quest’ultima non è obbligata a redigere il bilancio secondo i Principi contabili internazionali. Si è cercato di evitare di introdurre adempimenti che sarebbero potuti risultare eccessivamente onerosi.