La rivisitazione della normativa sulle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti può trovare spazio già in Unico 2016. L’intervento legislativo produce i suoi effetti, anche dal punto di vista degli obblighi dichiarativi, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 7 ottobre 2015. Ne deriva che per alcuni soggetti non residenti, aventi un periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, le nuove regole devono essere applicate nel modello Unico Sc 2016 che è stato consequenzialmente adeguato. Ora è definitivamente codificato che una società o ente commerciale non residente deve: attribuire alla stabile in Italia solo i redditi d’impresa alla stessa riferibili; tassare, separatamente dai redditi d’impresa della stabile, gli eventuali redditi di natura diversa prodotti in Italia. I criteri per identificare i redditi prodotti in Italia sono indicati nell’articolo 23, Tuir. Tale assetto trova spazio nel modello di dichiarazione dei redditi. In definitiva, tutti i redditi di un soggetto non residente devono trovare indicazione nel modello Unico Sc. Non vanno invece indicati in dichiarazione gli eventuali redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta o imposta sostitutiva.