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Detassazione: adempimenti del sostituto d’imposta e dipendente

Pubblicato il 21 giugno 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

L’art. 1, co. 182 e ss. della Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015), adottato con D.I. 25 marzo 2016 prevede che i premi di produttività di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione siano soggette a un’imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite d’importo complessivo di 2.000 euro corrisposti in ciascun periodo d’imposta, incrementabili a 2.500 euro per le aziende che “coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro”.


Mentre possono accedere alla detassazione agevolata del 10%, i lavoratori del settore privato che siano, titolari di un contratto di lavoro subordinato, indipendentemente se a tempo determinato o indeterminato, i quali abbiano percepito nell’anno precedente a quello di riferimento, reddito di lavoro dipendente d’importo non superiore a 50.000 euro lordi.


Tale limite deve essere calcolato tenendo conto dei redditi di lavoro dipendente conseguiti nell’anno precedente a quello di applicazione dell’agevolazione, anche se derivanti da più rapporti di lavoro, e deve comprendere anche le pensioni di ogni genere e gli assegni di cui all’articolo 49, comma 2, del TUIR, equiparate ai redditi di lavoro dipendente dal medesimo articolo 49 del TUIR.


Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 settembre 2025
Mod. 730/2025

Per le dichiarazioni presentate al CAF/professionista abilitato dal 16.7 al 31.8:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio ...

Scadenza del 16 settembre 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di agosto e versamento dell’imposta dovuta.

Scadenza del 16 settembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 settembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate ad agosto per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).