L’art. 1, co. 182 e ss. della Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015), adottato con D.I. 25 marzo 2016 prevede che i premi di produttività di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione siano soggette a un’imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite d’importo complessivo di 2.000 euro corrisposti in ciascun periodo d’imposta, incrementabili a 2.500 euro per le aziende che “coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro”.
Mentre possono accedere alla detassazione agevolata del 10%, i lavoratori del settore privato che siano, titolari di un contratto di lavoro subordinato, indipendentemente se a tempo determinato o indeterminato, i quali abbiano percepito nell’anno precedente a quello di riferimento, reddito di lavoro dipendente d’importo non superiore a 50.000 euro lordi.
Tale limite deve essere calcolato tenendo conto dei redditi di lavoro dipendente conseguiti nell’anno precedente a quello di applicazione dell’agevolazione, anche se derivanti da più rapporti di lavoro, e deve comprendere anche le pensioni di ogni genere e gli assegni di cui all’articolo 49, comma 2, del TUIR, equiparate ai redditi di lavoro dipendente dal medesimo articolo 49 del TUIR.