Con D.P.R. del 26 maggio 2016, n. 109, è stato approvato lo statuto dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ai sensi del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 149.
Il medesimo statuto entra in vigore il 22 giugno, giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U.
In particolare, l’Ispettorato:
- svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del Lavoro, dall'INPS e dall'INAIL;
- ha personalità giuridica di diritto pubblico;
- è dotato di autonomia organizzativa e contabile;
- è sottoposto alla vigilanza del Ministro del Lavoro e al controllo della Corte dei conti, che lo esercita secondo le modalità previste dalla legge.
Sono organi dell'Ispettorato e restano in carica per 3 anni rinnovabili per una sola volta:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il collegio dei revisori.
L'incarico di direttore dell'Ispettorato è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato o di lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra attività professionale privata, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'ispettorato.
Il Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del Ministro del Lavoro ed è composto da quattro componenti in possesso di provata esperienza e professionalità, almeno quinquennale, nell'attività di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale. Un componente ciascuno è indicato dall'INPS e dall'INAIL in rappresentanza dei predetti Istituti. Uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione svolge, su designazione del Ministro del Lavoro, le funzioni di presidente.