Uno dei casi forse più delicati, nell’ambito della notifica degli atti, è rappresentato dalla irreperibilità del destinatario. La modalità di notifica infatti differisce a seconda che si tratti di una irreperibilità “assoluta” o “relativa”. Mentre nel caso di irreperibilità assoluta è sufficiente l’affissione nel Comune, la notifica nel caso di irreperibilità relativa prevede attività suppletive atte a mettere direttamente a conoscenza il destinatario dell’atto, presso la sede di quest’ultimo. Con riferimento alla notificazione delle cartelle di pagamento, il principio si ritrova nell’articolo 26, D.P.R. 602/1973, che nella versione originaria prevedeva, per entrambi i casi (irreperibilità assoluta e relativa) una notifica secondo i dettami dell’articolo 60, D.P.R. 600. Tale previsione è stata oggetto di una decisione della Corte costituzionale (n. 258/2012) che ha sancito la riferibilità all’articolo 60 solo in caso di irreperibilità assoluta. In tale solco si inserisce la sentenza n. 242/2016 della CTP di Pavia.