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Lavoratori all’estero, più semplice l’invio da parte dei datori

Pubblicato il 07 luglio 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Sono state semplificate le procedure per l’invio all’estero dei lavoratori da parte dei datori di lavoro. Con l’introduzione dell’art. 18 contenuto nel D.Lgs. n.151/15 è, infatti, cambiato il sistema per impiegare o trasferire per lavoro in territori extracomunitari tali soggetti.


In particolare, sono state abrogate le apposite liste speciali dei lavoratori disponibili a svolgere attività all’estero dalle quali i datori di lavoro dovevano attingere per stipulare i contratti (art.1 c.4 D.L. n.317/87 convertito in Legge n. 398/87). Inoltre, non è più necessaria l’autorizzazione preventiva da richiedere al Ministero del Lavoro (o all’Ufficio Consolare competente).


L’autorizzazione, oggi abrogata con la riscrittura dell’art. 2 del D.L. n.317/89, era indispensabile anche per i datori di lavoro esteri che assumevano italiani (anche in territorio extra-ue).


Il nuovo testo normativo stabilisce che, dal 24 settembre 2015, il contratto di lavoro dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all'estero deve prevedere:

a)  un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative per la categoria di appartenenza del lavoratore, e, distintamente, l'entità delle prestazioni in denaro o in natura connesse con lo svolgimento all'estero del rapporto di lavoro;


b)  la possibilità per i lavoratori di ottenere il trasferimento in Italia della quota di valuta trasferibile delle retribuzioni corrisposte all'estero, fermo restando il rispetto delle norme valutarie italiane e del Paese d'impiego;


c)  un'assicurazione per ogni viaggio di andata nel luogo di destinazione e di rientro dal luogo stesso, per i casi di morte o d’invalidità permanente;


d)  il tipo di sistemazione logistica;


e)  idonee misure in materia di sicurezza.

 

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