Sono state semplificate le procedure per l’invio all’estero dei lavoratori da parte dei datori di lavoro. Con l’introduzione dell’art. 18 contenuto nel D.Lgs. n.151/15 è, infatti, cambiato il sistema per impiegare o trasferire per lavoro in territori extracomunitari tali soggetti.
In particolare, sono state abrogate le apposite liste speciali dei lavoratori disponibili a svolgere attività all’estero dalle quali i datori di lavoro dovevano attingere per stipulare i contratti (art.1 c.4 D.L. n.317/87 convertito in Legge n. 398/87). Inoltre, non è più necessaria l’autorizzazione preventiva da richiedere al Ministero del Lavoro (o all’Ufficio Consolare competente).
L’autorizzazione, oggi abrogata con la riscrittura dell’art. 2 del D.L. n.317/89, era indispensabile anche per i datori di lavoro esteri che assumevano italiani (anche in territorio extra-ue).
Il nuovo testo normativo stabilisce che, dal 24 settembre 2015, il contratto di lavoro dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all'estero deve prevedere:
a) un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative per la categoria di appartenenza del lavoratore, e, distintamente, l'entità delle prestazioni in denaro o in natura connesse con lo svolgimento all'estero del rapporto di lavoro;
b) la possibilità per i lavoratori di ottenere il trasferimento in Italia della quota di valuta trasferibile delle retribuzioni corrisposte all'estero, fermo restando il rispetto delle norme valutarie italiane e del Paese d'impiego;
c) un'assicurazione per ogni viaggio di andata nel luogo di destinazione e di rientro dal luogo stesso, per i casi di morte o d’invalidità permanente;
d) il tipo di sistemazione logistica;
e) idonee misure in materia di sicurezza.